Sez. U, Sentenza n. 22044 del 23/11/2004 (Rv. 578093 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A MEZZO POSTA | Consegna del piego a persona addetta al servizio del destinatario - Prova del rapporto - Dichiarazione del consegnatario - Corrispondenza della dichiarazione con la situazione apparente - Sufficienza - Onere dell'agente postale di ulteriori accertamenti - Esclusione Prova contraria - Onere a carico del destinatario - Sussistenza - Oggetto della prova - Inesistenza del rapporto - Necessità.
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A MEZZO POSTA
Nella notificazione a mezzo del servizio postale, qualora, per l'impossibilità di effettuare la consegna del piego personalmente al destinatario, lo stesso, ex art. 7, secondo comma, legge n. 890 del 1982, sia stato consegnato, nel luogo indicato sulla busta che contiene l'atto e nel rispetto dell'ordine stabilito da detta norma, a persona dichiaratasi addetta "al servizio del destinatario", l'agente postale non è tenuto ad accertare la corrispondenza al vero della dichiarazione, essendo sufficiente che essa concordi con la situazione apparente, consistente nella presenza del consegnatario nei luoghi indicati dalla norma, gravando sul destinatario l'onere di provare l'inesistenza della qualità dichiarata dal consegnatario.
Riferimenti normativi: Legge 20/11/1982 num. 890 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)