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Sez. 2, Sentenza n. 4695 del 19/07/1988 (Rv. 459551 - 01)

ARBITRATO - LODO (SENTENZA ARBITRALE) - FORMA - DICHIARAZIONE EX ART. 823, TERZO COMMA, COD. PROC. CIV. - NON VERIDICITÀ - QUERELA DI FALSO - INAMMISSIBILITÀ - IMPUGNAZIONE DI NULLITÀ.*
Stato
decisa il 1988-07-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/459551-01

ARBITRATO - LODO (SENTENZA ARBITRALE) - FORMA - DICHIARAZIONE EX ART. 823, TERZO COMMA, COD. PROC. CIV. - NON VERIDICITÀ - QUERELA DI FALSO - INAMMISSIBILITÀ - IMPUGNAZIONE DI NULLITÀ.*

Nel caso di lodo sottoscritto solo dalla maggioranza degli arbitri, la non veridicità della duplice dichiarazione, richiesta dal terzo comma dell'art. 823 cod. proc. civ., che il lodo è stato deliberato "in conferenza personale di tutti" e che "gli altri non hanno voluto o non hanno potuto sottoscriverlo" deve essere fatta valere non mediante querela di falso ma con impugnazione di nullità ai sensi dell'art. 829 n. 5 cod. proc. civ., sia perché agli arbitri sottoscrittori non può riconoscersi veste di pubblici ufficiali autorizzati dalla legge ad attribuire pubblica fede a quella dichiarazione, sia - e soprattutto - perché il terzo comma dell'art. 823 citato, nel rendere equipollente al requisito della sottoscrizione di tutti gli arbitri la sottoscrizione della maggioranza di essi purché preceduta da quella dichiarazione e nell'esigere quindi la stessa per la validità del lodo, sancisce la sussistenza della nullità, denunciabile con l'impugnazione predetta, anche quando la dichiarazione non sia veritiera. (V 1465/88, mass n 457547).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 823 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 828 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 829 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)