Sez. 1, Sentenza n. 1409 del 27/01/2004 (Rv. 569710 - 01)
ARBITRATO - LODO (SENTENZA ARBITRALE) - FORMA | Attestazione della decisione in conferenza personale - Falsità - Impugnazione ex art. 829 n. 5, cod. proc. civ. - Ammissibilità - Querela di falso - Necessità - Esclusione - Fondamento.
ARBITRATO - LODO (SENTENZA ARBITRALE) - FORMA
La falsa attestazione contenuta nel dispositivo del lodo arbitrale in ordine alla adozione del provvedimento in conferenza personale di tutti gli arbitri può essere fatta valere mediante impugnazione ai sensi dell'art. 829, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., e non mediante querela di falso, in quanto gli arbitri sottoscrittori non hanno la veste di pubblici ufficiali autorizzati dalla legge ad attribuire pubblica fede a quella dichiarazione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 829 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 823 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)