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Sez. 1, Sentenza n. 12572 del 06/03/2015 Cc. (dep. 25/03/2015) Rv. 262887 - 01

ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Opposizione contro ordinanza emessa dal giudice dell'esecuzione a norma dell'art. 667 comma quarto cod. proc. pen. - Procedimento - Disciplina applicabile - Disciplina di cui all'art. 666 cod. proc. pen. - Conseguenze - Fattispecie.
Stato
decisa il 2015-03-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/262887-01

ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE

Quando è proposta opposizione contro l'ordinanza adottata senza formalità dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 667, comma quarto, cod. proc. pen., il conseguente procedimento, per effetto del formale richiamo operato da tale norma, è integralmente disciplinato dalle disposizioni di cui all'art. 666 cod. proc. pen., con la conseguenza che il giudice dell'esecuzione, ove non dichiari l'opposizione inammissibile a norma dell'art. 666 comma secondo, cod. proc. pen., ha il dovere, a pena di nullità generale ad assoluta, di fissare l'udienza in camera di consiglio e di procedere con la necessaria partecipazione del difensore e del pubblico ministero, provvedendo, altresì, all'audizione dell'interessato che ne abbia fatto richiesta, a norma dell'art. 666, commi 3 e 4, cod. proc. pen. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato ordinanza di rigetto dell'opposizione avverso provvedimento di non luogo a provvedere sulla domanda di restituzione di somme di denaro confiscate, emessa senza fissare l'udienza in camera di consiglio).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 179 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 667 com. 4 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 676 com. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)