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Sez. 3, Sentenza n. 22 del 30/11/2018 Cc. (dep. 02/01/2019) Rv. 274745 - 02

ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - CONFISCA | Procedimento "de plano" previsto dall'art. 667, comma 4, cod. proc. pen. - Mancata previsione della possibilità di trattazione in udienza pubblica su richiesta degli interessati - Questione di legittimità costituzionale - Contrasto con il principio dell'art. 6 CEDU - Manifesta infondatezza - Ragioni.
Stato
decisa il 2018-11-30
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/274745-02

ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - CONFISCA

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen., nella parte in cui non consente che, su richiesta degli interessati, il procedimento di applicazione della confisca dinanzi al giudice dell'esecuzione si svolga, in prima istanza, con le forme dell'udienza pubblica, così come accade per il procedimento di opposizione contro la relativa ordinanza, in seguito all'intervento della Corte costituzionale con sentenza n. 109 del 2015. (In motivazione, si è precisato che gli artt. 111 Cost. e 6 CEDU, non impongono una "forma" unica di contraddittorio, sicché sono legittimi procedimenti in cui esso sia eventuale, perché attivato solo su istanza di parte, e posticipato, poiché collocato nella fase del controllo sulla prima decisione emessa "de plano").

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Costituzione art. 117 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 com. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 667 com. 4 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 676 CORTE COST., Cod. Pen. art. 240 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)