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Sez. 6, Sentenza n. 25615 del 21/04/2008 Cc. (dep. 23/06/2008) Rv. 240529 - 01

ESECUZIONE - IN GENERE | Provvedimento del giudice dell'esecuzione a seguito d'istanza di restituzione delle cose sequestrate - Rimedio esperibile - Ricorribilità per cassazione - Esclusione - Conversione in opposizione del ricorso irritualmente proposto - Necessità - Trasmissione degli atti al giudice dell'esecuzione.
Stato
decisa il 2008-04-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/240529-01

ESECUZIONE - IN GENERE

In tema di restituzione delle cose sottoposte a sequestro, il provvedimento pronunciato "de plano" dal giudice dell'esecuzione a norma dell'art. 667, comma quarto, cod. proc. pen., non è ricorribile per cassazione, poiché in tal caso è consentito proporre opposizione dinanzi allo stesso giudice che lo ha pronunciato nelle forme previste dall'art. 666, commi terzo e ss., cod. proc. pen.; peraltro, in applicazione del principio di conservazione degli atti, il ricorso irritualmente proposto deve qualificarsi come opposizione, con la conseguente trasmissione degli atti al giudice dell'esecuzione.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 com. 4, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 667 com. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)