Sez. L, Sentenza n. 13201 del 09/09/2003 (Rv. 566705 - 01)
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE | Invalidi di età superiore ai cinquantacinque anni ma inferiore ai sessantacinque - Iscrizione nelle speciali liste di collocamento obbligatorio - Necessità - Esclusione - Requisito dello stato di incollocazione al lavoro - Estremi - Prova - Necessità- Presunzioni - Ammissibilità - Convincimento del giudice di merito fondato solo su presunzioni semplici - Apprezzamento di fatto - Incensurabilità in Cassazione - Limiti - Fattispecie.
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE
Con riguardo ad invalidi di età superiore ai cinquantacinque anni (ma inferiore ai sessantacinque) i quali, ai sensi dell'art.1, comma secondo, della legge n. 482 del 1968, non possono essere iscritti nelle speciali liste del collocamento obbligatorio di cui all'art. 19 della stessa legge, il requisito dello stato di incollocazione al lavoro, previsto dall'art.13 della legge n. 118 del 1971 ai fini della concessione dell'assegno di invalidità, va inteso non già- come nel caso degli invalidi ultracinquantacinquenni - come situazione di chi, essendo iscritto (o avendo presentato domanda di iscrizione) nelle liste predette, non abbia conseguito un'occupazione in mansioni compatibili con la propria residua capacità lavorativa, ma come stato di disoccupazione o di non occupazione che può essere provato anche mediante presunzioni.La prova per presunzione semplice, che può costituire anche l'unica fonte di convincimento del giudice, integra un apprezzamento di fatto che, se correttamente motivato, non è censurabile in sede di legittimità.
Riferimenti normativi: Legge 30/03/1971 num. 118 art. 13 CORTE COST., Legge 02/04/1968 num. 482 art. 1 CORTE COST., Legge 02/04/1968 num. 482 art. 19, Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)