Sez. 2 - , Ordinanza n. 10872 del 07/05/2018 (Rv. 648829 - 01)
NOTARIATO - DISCIPLINA (SANZIONI DISCIPLINARI) DEI NOTAI - IN GENERE | Art. 147, comma 1, lett. a), l. n. 89 del 1913 - Condotte sanzionate - Mancata tipizzazione - Contrasto con gli artt. 3, 25, 117 Cost. e 7 CEDU - Esclusione - Ragioni.
NOTARIATO - DISCIPLINA (SANZIONI DISCIPLINARI) DEI NOTAI - IN GENERE
In tema di responsabilità disciplinare dei notai, l'art. 147, comma 1, lett. a), l. n. 89 del 1913 individua con chiarezza l'interesse meritevole di tutela (dignità e reputazione del notaio, decoro e prestigio della classe notarile) e la condotta sanzionata (comportamenti che compromettono tale interesse), il cui contenuto, sebbene non tipizzato, si ricava dalle regole di etica professionale e, quindi, dal complesso dei principi di deontologia oggettivamente enucleabili dal comune sentire di un dato momento storico. La menzionata norma rispetta, dunque, gli artt. 3, 25 e 117 Cost. ed anche l'art. 7 CEDU, tenuto conto che il principio di tipicità attiene, nella sua assolutezza, alla sola sanzione penale e che detta norma viene integrata dal codice deontologico, il quale è rivolto ad una platea di soggetti perfettamente in grado, per qualificata professionalità, di coglierne perimetro e valenza ed è elaborato dalla loro stessa categoria professionale.
Riferimenti normativi: Legge 16/02/1913 num. 89 art. 147 com. 1 lett. A) CORTE COST., Conv. Eur. Dir. Uomo art. 7, Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 25, Costituzione art. 117 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)