Sez. 2, Sentenza n. 26766 del 15/10/2024 (Rv. 672801-03)
CREDITO - ISTITUTI O ENTI DI CREDITO - ALTRE AZIENDE DI CREDITO - VIGILANZA E CONTROLLO | Disciplina dell'attività di intermediazione finanziaria - Violazioni - Intervento di due autorità di vigilanza - Autorità non ispezionante - Potere di apprezzare le irregolarità riscontrate dall'altra autorità - Spettanza - Presunzione semplice - Sussistenza. SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - ATTI DI ACCERTAMENTO - In genere.
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In tema di violazioni delle norme disciplinanti l'intermediazione finanziaria, nel caso di intervento di due autorità di vigilanza, Banca d'Italia e Consob, deve presumersi, fino a prova contraria, che l'autorità non ispezionante sia in grado di apprezzare le irregolarità riscontrate dall'altro organo di vigilanza quando riceve da quest'ultimo i rilievi ispettivi o i provvedimenti sanzionatori adottati dall'autorità procedente.
Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 10, Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)