Sez. 1 - , Ordinanza n. 29003 del 12/11/2018 (Rv. 651457 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITÀ - NULLITÀ DEL CONTRATTO - CONVERSIONE DEL CONTRATTO NULLO | Mutuo degli enti locali ex art. 9 d.l. n. 359 del 1987 - Cassa depositi e prestiti - Dichiarazione di indisponibilità alla concessione del mutuo - Carenza - Contratto stipulato con istituti diversi - Nullità - Fondamento.
CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITÀ - NULLITÀ DEL CONTRATTO - CONVERSIONE DEL CONTRATTO NULLO
In tema di mutuo agli enti locali ai sensi dell'art. 9 del d.l. n. 359 del 1987, conv. con modif. dalla l. n. 440 del 1987, applicabile "ratione temporis" prima della sua abrogazione disposta dall'art. 123 del d.lgs. n. 77 del 1995, il contratto è nullo se stipulato con istituto diverso dalla Cassa depositi e prestiti senza che quest'ultima abbia manifestato la propria indisponibilità all'erogazione delle somme, in quanto in contrasto con la norma imperativa che pone un divieto di contrarre al fine di porre un argine all'indebitamento degli enti locali con soggetti diversi dalla Cassa.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Decreto Legge 31/08/1987 num. 359 art. 9, Legge 29/10/1987 num. 440 CORTE COST., Decreto Legisl. 25/02/1995 num. 77 art. 123 com. 1 lett. L CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)