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Sez. 1, Sentenza n. 9662 del 22/04/2013 (Rv. 626392 - 01)

SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) | Tempo determinato di lunga durata - Tempo indeterminato - Equiparabilità - Conseguenze in ordine al diritto di recesso - Fattispecie di riduzione del termine di durata dal 2100 al 2050.
Stato
decisa il 2013-04-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/626392-01

SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI)

In tema di società a responsabilità limitata, la previsione statutaria di una durata della società per un termine particolarmente lungo (nella specie, l'anno 2100), tale da superare qualsiasi orizzonte previsionale anche per un soggetto collettivo, ne determina l'assimilabilità ad una società a tempo indeterminato, onde, in base all'art. 2473 cod. civ., compete al socio in ogni momento il diritto di recesso, sussistendo la medesima esigenza di tutelarne l'affidamento circa la possibilità di disinvestimento della quota. Ne consegue che integra l'ipotesi dell'eliminazione di una causa di recesso, ai sensi della norma menzionata, la modificazione statutaria che abbia notevolmente ridotto il termine di durata della società (nella specie, dal 2100 al 2050).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2437, Cod. Civ. art. 2473

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)