Sez. 3 - , Ordinanza n. 17949 del 23/06/2021 (Rv. 661957 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE | Termini di impugnazione - Sospensione feriale - Riduzione del periodo di tale sospensione da quarantasei a trentuno giorni - Applicabilità - Presupposti.
PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE
La riduzione del periodo di sospensione feriale da quarantasei a trentuno giorni, introdotta dall'art. 16, comma 1, del d.l. n. 132 del 2014, conv., con modif., dalla l. n. 162 del 2014, si applica, ai fini del computo dei termini di cui agli artt. 325 e 327 c.p.c., alle impugnazioni delle sole decisioni pubblicate o notificate a partire dal 1° gennaio 2015.
Decreto Legge 12/09/2014 num. 132 art. 16 com. 1 CORTE COST., Legge 10/11/2014 num. 162 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)