Sez. 2, Sentenza n. 8200 del 19/08/1998 (Rv. 518186 - 01)
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI DEL GIUDICE - RINNOVAZIONE DELLE INDAGINI DEL CONSULENTE | Richiesta di nuova consulenza - Accoglimento - Potere discrezionale del giudice di merito - Sussistenza - Incensurabilità in cassazione.
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI DEL GIUDICE - RINNOVAZIONE DELLE INDAGINI DEL CONSULENTE
L'espletamento di una c.t.u. o l'integrazione di quella già ammessa, trattandosi di mezzi istruttori non posti nella disponibilità delle parti, sono rimessi, quanto all'opportunità ed alla necessità di disporli, al criterio discrezionale del giudice del merito. Il mancato uso di tale potere non può costituire oggetto di censure in sede di legittimità.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)