Sez. 1, Sentenza n. 11264 del 05/07/2012 (Rv. 623064 - 01)
EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - ASSEGNAZIONE - IN GENERE | Assegnazione dell'immobile da parte della cooperativa costruttrice - Trasferimento della proprietà - Frazionamento del mutuo - Necessità - Conseguenze - Riscatto dell'immobile e costituzione del condominio ordinario - Esclusione.
EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - ASSEGNAZIONE - IN GENERE
Il trasferimento di proprietà dell'immobile a seguito dell'assegnazione da parte della cooperativa costruttrice, è subordinata al frazionamento del mutuo (art. 229 r.d. 28 aprile 1938 n. 1165), ma non implica l'estinzione del mutuo frazionato, che è condizione per il riscatto dell'immobile e per la costituzione del condominio ordinario.
Riferimenti normativi: Legge 28/04/1938 num. 1165 art. 98, Legge 28/04/1938 num. 1165 art. 229
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)