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Sez. 1, Sentenza n. 11264 del 05/07/2012 (Rv. 623064 - 01)

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - ASSEGNAZIONE - IN GENERE | Assegnazione dell'immobile da parte della cooperativa costruttrice - Trasferimento della proprietà - Frazionamento del mutuo - Necessità - Conseguenze - Riscatto dell'immobile e costituzione del condominio ordinario - Esclusione.
Stato
decisa il 2012-07-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/623064-01

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - ASSEGNAZIONE - IN GENERE

Il trasferimento di proprietà dell'immobile a seguito dell'assegnazione da parte della cooperativa costruttrice, è subordinata al frazionamento del mutuo (art. 229 r.d. 28 aprile 1938 n. 1165), ma non implica l'estinzione del mutuo frazionato, che è condizione per il riscatto dell'immobile e per la costituzione del condominio ordinario.

Riferimenti normativi: Legge 28/04/1938 num. 1165 art. 98, Legge 28/04/1938 num. 1165 art. 229

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)