Sez. 3, Sentenza n. 389 del 16/01/1991 (Rv. 470512 - 01)
Locazione - Disciplina delle locazioni di immobili urbani - Immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione - Indennità per la perdita dell'avviamento | In genere - Diritto del conduttore - Momento costitutivo - Individuazione - Disciplina vigente in tale momento - Operatività - Nuove vicende legislative o costituzionali - Influenza - Esclusione.
Locazione - Disciplina delle locazioni di immobili urbani - Immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione - Indennità per la perdita dell'avviamento
In materia di locazione di immobili urbani destinati ad uso non abitativo, il diritto del conduttore alla corresponsione della indennità per la perdita dell'avviamento, a prescindere dalla data della sentenza che accerti l'avvenuta cessazione della locazione o dalla data in cui venga chiesta l'indennità dal conduttore dinanzi all'autorità giudiziaria, sorge quando cessa de iure il rapporto locativo ed è, quindi, soggetto alla disciplina vigente in quel momento, dato che la suddetta sentenza ha natura di mero accertamento della situazione giuridica creatasi alla data di cessazione del rapporto, non rilevando le sopravvenute vicende legislative o costituzionali.
Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 36
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)