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Sez. 3, Sentenza n. 1933 del 10/02/2003 (Rv. 560323 - 01)

LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - INDENNITÀ PER LA PERDITA DELL'AVVIAMENTO - IN GENERE | Diritto del conduttore - Momento costitutivo - Individuazione - Conseguenze.
Stato
decisa il 2003-02-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/560323-01

LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - INDENNITÀ PER LA PERDITA DELL'AVVIAMENTO - IN GENERE

In materia di locazione di immobili urbani ad uso diverso da abitazione, il diritto del conduttore alla corresponsione della indennità per la perdita dell'avviamento sorge, a prescindere dalla data della sentenza che accerti l'avvenuta cessazione della locazione, quando cessa "de iure" il rapporto locativo, e la relativa sentenza ha natura di mero accertamento della situazione giuridica in tale momento determinatasi. Ne consegue che il locatore ha interesse a promuovere la relativa azione di accertamento al fine di accelerare i tempi dell'esecuzione, una volta divenuta definitiva la sentenza relativa alla declaratoria di risoluzione del contratto.

Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 36, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)