Sez. 1, Sentenza n. 24065 del 28/12/2004 (Rv. 579003 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Autorità opposta - Amministrazione dello Stato - Disciplina dell'opposizione ad ordinanza - Ingiunzione - Notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza, a cura della cancelleria, direttamente all'autorità opposta - Necessità - Carattere derogatorio rispetto all'art. 11 r.d. n. 1611 del 1933 - Configurabilità.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE
Ai sensi dell'art. 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, il ricorso in opposizione ad ordinanza-ingiunzione ed il decreto di fissazione dell'udienza di prima comparizione debbono essere notificati, a cura della cancelleria del giudice adito, direttamente all'autorità amministrativa che ha emesso il provvedimento opposto presso la sua sede, in quanto tale autorità è dotata di una specifica autonomia funzionale per l'irrogazione della sanzione ed è legittimata a resistere all'opposizione anche senza il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, così determinandosi, ove detta autorità sia un'amministrazione dello Stato, una deroga al disposto dell'art. 11 del r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611 sulla notificazione degli atti presso le amministrazioni dello Stato.
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST., Regio Decr. 30/10/1933 num. 1611 art. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)