Sez. L, Sentenza n. 1334 del 09/02/1998 (Rv. 512412 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Deroghe all'art. 11 R.D. n. 1611/33 in caso di Amministrazione dello Stato convenuta - Sentenza resa nel giudizio di opposizione - Notifica presso l'Amministrazione convenuta e non presso l'Avvocatura dello Stato ai fini della decorrenza del termine breve per impugnare - Necessità.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE
In tema di sanzioni amministrative, l'art. 23 comma secondo legge n. 689 del 1981, nel disporre che il ricorso in opposizione e il decreto di fissazione dell'udienza vanno notificati all'autorità che ha emesso il provvedimento opposto, deroga - ove si tratti di autorità dell'Amministrazione dello Stato - al comma primo dell'art. 11 R.D. n. 1611 del 1933 che prevede la notificazione dell'atto introduttivo del giudizio presso l'Avvocatura dello Stato, e, nel caso in cui la convenuta si sia costituita personalmente o a mezzo di funzionario all'uopo delegato, rende altresì inapplicabile il comma secondo del citato art. 11 che prevede la notificazione degli atti giudiziari e delle sentenze presso la stessa Avvocatura; ne consegue che, ai fini del decorso del termine breve per l'impugnazione, la notificazione della sentenza che conclude il giudizio di opposizione deve essere effettuata presso l'Amministrazione convenuta secondo gli art. 292 e 285 cod. proc. civ. e non presso l'ufficio dell'Avvocatura distrettuale competente per territorio.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 292 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 285, Regio Decr. 30/10/1933 num. 1611 art. 11 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)