Sez. 1, Sentenza n. 4949 del 21/05/1999 (Rv. 526493 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IMPUGNAZIONE | Sentenza di opposizione - Notificazione all'autorità amministrativa costituita personalmente o a mezzo di funzionario delegato - Termine breve per l'impugnazione - Decorrenza.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IMPUGNAZIONE
L'art. 23, secondo comma, della legge 24 novembre 1981 n. 689, nel disporre che il ricorso in opposizione e il decreto di fissazione dell'udienza vanno notificati all'autorità che ha emesso il provvedimento opposto, deroga - ove si tratti di autorità dell'Amministrazione dello Stato - al comma primo dell'art. 11 del R.D. 30 ottobre 1933 n. 1611, che prevede la notificazione dell'atto introduttivo del giudizio presso l'Avvocatura dello Stato, e, nel caso in cui la convenuta si sia costituita personalmente o a mezzo di funzionario all'uopo delegato, rende altresì inapplicabile il comma secondo del citato art. 11, che prevede la notificazione degli atti e delle sentenze presso la stessa Avvocatura, con la conseguenza che la notifica della sentenza di opposizione eseguita direttamente presso l'Amministrazione convenuta (nel caso di specie la Capitaneria di Porto di Portoferraio) è idonea a far decorrere il termine breve per l'impugnazione.
Riferimenti normativi: Regio Decr. 30/10/1933 num. 1611 art. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)