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Sez. U, Sentenza n. 17179 del 27/02/2002 Ud. (dep. 08/05/2002) Rv. 221401 - 01

NOTIFICAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - A MEZZO POSTA | Sentenza della Corte costituzionale 23 settembre 1998 n. 346, dichiarativa dell'illegittimità costituzionale dell'art. 8 legge 20 novembre 1982 n. 890 - Efficacia sulle notificazioni eseguite prima della pubblicazione della sentenza - Sussistenza - Condizioni.
Stato
decisa il 2002-02-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/221401-01

NOTIFICAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - A MEZZO POSTA

In tema di notificazioni a mezzo del servizio postale, la sentenza 23 settembre 1998 n. 346 della Corte costituzionale - con la quale è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 8 della legge 20 novembre 1982 n. 890 nella parte in cui non prevede che in caso di assenza del destinatario (e di rifiuto, mancanza, inidoneità delle altre persone abilitate a ricevere il plico) venga data notizia all'interessato, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, del compimento delle formalità prescritte, nonché in quella in cui dispone che il piego venga restituito al mittente, in ipotesi di mancato ritiro, una volta decorsi dieci giorni dal deposito presso l'ufficio postale - produce effetti anche con riferimento alle notificazioni eseguite prima della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica, purché il procedimento nel quale esse sono state effettuate non sia stato ancora definito con decisione avente autorità di cosa giudicata. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto nulla la notificazione del decreto di citazione a giudizio eseguita con le formalità contemplate dall'art. 8 legge n. 890 del 1982 prima della pubblicazione della sentenza n. 346/1998 della Corte costituzionale dichiarativa della sua illegittimità).

Riferimenti normativi: Legge 20/11/1982 num. 890 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)