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Sez. 3, Sentenza n. 19789 del 28/09/2011 (Rv. 619642 - 01)

CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - AFFITTO A COLTIVATORE DIRETTO - MIGLIORAMENTI, ADDIZIONI E TRASFORMAZIONI - IN GENERE | Indennità riconosciuta all'affittuario per i miglioramenti - Condizioni - Consenso preventivo del proprietario - Necessità - Contenuto della relativa manifestazione di volontà - Autorizzazione generica - Sufficienza - Esclusione - Consenso successivo all'esecuzione delle opere - Rilevanza al solo fine di escludere la risoluzione per inadempimento - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2011-09-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/619642-01

CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - AFFITTO A COLTIVATORE DIRETTO - MIGLIORAMENTI, ADDIZIONI E TRASFORMAZIONI - IN GENERE

In materia di contratti agrari, il diritto all'indennità riconosciuto all'affittuario, ai sensi dell'art. 17 della legge 3 maggio 1982, n. 203, presuppone il preventivo consenso del concedente (o, in difetto, l'autorizzazione dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura), il quale deve sostanziarsi in una manifestazione di volontà autorizzativa che specifichi la natura, le caratteristiche e le finalità degli interventi migliorativi, non essendo sufficiente un'autorizzazione meramente generica per tipi e/o categorie di opere. Il consenso del concedente alla esecuzione dei miglioramenti, che può essere anche tacito, deve in ogni caso precedere e non seguire l'esecuzione delle opere, non potendo un assenso successivo far venir meno "ex tunc" l'illiceità della condotta del concessionario o del mezzadro, dovuta al difetto della condizione legittimante, ma, eventualmente, solo precludere conseguenze pregiudizievoli al coltivatore, come la risoluzione per inadempimento. (In applicazione dei richiamati princìpi, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, la quale aveva escluso la sussistenza del preventivo assenso del concedente alla realizzazione dei miglioramenti rivendicati dal conduttore, in presenza di una scrittura che prevedeva unicamente l'obbligo per il conduttore stesso di mettere a coltura il fondo a sue cure e spese con non meglio precisate piantagioni di essenze fruttifere, ed aveva altresì negato rilievo ad altra scrittura, in quanto successiva alla esecuzione dei contestati miglioramenti).

Riferimenti normativi: Legge 03/05/1982 num. 203 art. 16 CORTE COST., Legge 03/05/1982 num. 203 art. 17 CORTE COST., Legge 03/05/1982 num. 203 art. 20

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)