Sez. 2, Sentenza n. 6182 del 27/06/1994 (Rv. 487230 - 01)
Lavoro - Lavoro autonomo - Contratto d'opera - Professioni intellettuali - Prestazione d'opera intellettuale - In genere | Svolgimento di attività professionale - Indennizzo per arricchimento senza causa - Riconoscimento - Quantificazione - Criteri - Applicazione della tariffa professionale - Esclusione.
Lavoro - Lavoro autonomo - Contratto d'opera - Professioni intellettuali - Prestazione d'opera intellettuale - In genere
Qualora per lo svolgimento di un'attività professionale debba essere riconosciuto un indennizzo per arricchimento senza causa, secondo la previsione dell'art. 2041 cod. civ., la quantificazione dell'indennizzo medesimo va effettuata secondo i criteri fissati dalla citata norma, mentre resta esclusa la possibilità di un'applicazione diretta della tariffa professionale, la quale spiega rilievo solo come parametro di valutazione oltre che come limite massimo di quella liquidazione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2041, Cod. Civ. art. 2230, Cod. Civ. art. 2231
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)