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Sez. 1, Sentenza n. 21394 del 04/11/2005 (Rv. 584988 - 01)

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - OBBLIGAZIONI - ARRICCHIMENTO SENZA CAUSA | Impiegati dello Stato e di altri enti locali - Prestazioni in favore di enti pubblici rese al di fuori di un valido contratto - Azione di indebito arricchimento - Determinazione dell'indennizzo - Riduzione ex art. 62 r.d. n. 2537 del 1925 - Legittimità - Fattispecie in tema di incarichi ad insegnanti di scuola secondaria.
Stato
decisa il 2005-11-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/584988-01

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - OBBLIGAZIONI - ARRICCHIMENTO SENZA CAUSA

Ai fini della liquidazione dell'indennizzo dovuto, ex art. 2041 cod. civ., ai professionisti che abbiano fornito una prestazione alla P.A. al di fuori di una valida convenzione, il giudice di merito può tener conto - non in via diretta, ma quale parametro di liquidazione - delle tariffe professionali, in quanto l'arricchimento dell'"accipiens" deve essere commisurato al (e non può superare il) valore della prestazione, determinabile in base a quanto egli avrebbe dovuto spendere per procurarsela a mezzo di un valido contratto; in particolare, il giudice può tener conto anche della riduzione degli onorari da un terzo alla metà prevista dall'art. 62 r.d. n.2537 del 1925, con riguardo alle prestazioni rese da professionisti impiegati di una amministrazione dello Stato e degli altri enti territoriali (nel caso di specie, ingegnere insegnante di scuola media) in favore di enti pubblici, che si applica in tutti i casi in cui il diritto all'esercizio della libera professione è condizionato alla concessione di un'autorizzazione gerarchica in favore del dipendente pubblico, non rilevando se tale autorizzazione venga concessa in via generale o per lo specifico incarico.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2041, Legge 23/10/1925 num. 2537 art. 62 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)