Sez. L, Sentenza n. 236 del 19/01/1989 (Rv. 461418 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - MALATTIE PROFESSIONALI - RAPPORTO CON LE LAVORAZIONI - LAVORAZIONI CON ASSICURAZIONE CONTRO LA SILICOSI E L'ASBESTOSI - PREMIO SUPPLEMENTARE - OBBLIGAZIONI DEL DATORE DI LAVORO - CONDIZIONE - SUSSISTENZA DEL RISCHIO EFFETTIVO - MERO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ TABELLATA - INSUFFICIENZA.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - MALATTIE PROFESSIONALI - RAPPORTO CON LE LAVORAZIONI - LAVORAZIONI CON ASSICURAZIONE CONTRO LA SILICOSI E L'ASBESTOSI - PREMIO SUPPLEMENTARE - OBBLIGAZIONI DEL DATORE DI LAVORO - CONDIZIONE - SUSSISTENZA DEL RISCHIO EFFETTIVO - MERO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ TABELLATA - INSUFFICIENZA.*
In tema di Assicurazione obbligatoria per le malattie professionali, il premio supplementare stabilito dall'art. 153 d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 (come modificato dall'art. 10 legge 27 dicembre 1975 n. 780) a carico dei datori di lavoro che svolgono le lavorazioni previste nell'allegato n. 8 (contenente la tabella delle lavorazioni per le quali è obbligatoria l'Assicurazione contro la silicosi e l'asbestosi) è dovuto soltanto se risulti accertato in concreto che, a causa dell'effettuazione delle predette lavorazioni tabellate, si verifichi nell'ambiente di lavoro una dispersione di silice libera o di amianto in concentrazione non inferiore a quella normalmente idonea a determinare, per il personale addetto, il rischio effettivo (e non già presunto) di contrarre la silicosi o l'asbestosi, atteso che l'art. 153 cit. - col fatto di prescrivere che il premio suddetto sia quantificato in ragione dell'incidenza percentuale dei salari specifici percepiti dagli operai esposti al rischio delle malattie suddette rispetto al complesso delle retribuzioni erogate a tutti gli operai dell'azienda - implica la sussistenza del rischio effettivo nell'ambiente di lavoro. Pertanto il premio suddetto è dovuto dal datore di lavoro solo ove risulti un grado di concentrazione superiore alla soglia minima di rischio, e non già per il fatto del mero svolgimento di una lavorazione tabellata. (Conf 4072/88, mass n 459172; (Conf 321/86, mass n 443947; (Conf 2230/86, mass n 445390).*
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 153, Legge 27/12/1975 num. 780 art. 15
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)