diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 321 del 17/01/1986 (Rv. 443947 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONI PER LE MALATTIE PROFESSIONALI - MALATTIE PROFESSIONALI - PREMIO SUPPLEMENTARE A CARICO DEI DATORI DI LAVORO EX ART. 153 DEL D.P.R. N. 1124 DEL 1965 - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1986-01-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/443947-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONI PER LE MALATTIE PROFESSIONALI - MALATTIE PROFESSIONALI - PREMIO SUPPLEMENTARE A CARICO DEI DATORI DI LAVORO EX ART. 153 DEL D.P.R. N. 1124 DEL 1965 - CONDIZIONI.*

In tema di Assicurazione obbligatoria per le malattie professionali, il premio supplementare stabilito dall'art. 153 d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 (come modificato dall'art. 10 legge 27 dicembre 1975 n. 780) a carico dei datori di lavoro che svolgono le lavorazioni previste nell'allegato n. 8 (contenente la tabella delle lavorazioni per le quali è obbligatoria l'Assicurazione contro la silicosi l'asbestosi) è dovuto soltanto se risulti accertato in concreto che, a causa dell'effettuazione delle predette lavorazioni tabellate, si verifichi nell'ambiente di lavoro una dispersione di silice libera o di amianto in concentrazione non inferiore a quella normalmente idonea a determinare, per il personale addetto, il rischio effettivo (e non già presunto) di contrarre la silicosi o l'asbestosi, atteso che l'art. 153 cit. - col fatto di prescrivere che il premio suddetto sia quantificato in ragione dell'incidenza percentuale (fissata dai decreti ministeriali 19 maggio 1945 e 14 novembre 1978 in scaglioni compresi tra lo 0.01 ed il 100 per cento) dei salari specifici percepiti dagli operai esposti al rischio delle malattie suddette rispetto al complesso delle retribuzioni erogate a tutti gli operai dell'azienda - implica la sussistenza del rischio effettivo desumibile dalle tabelle di massima concentrazione ammissibile di agenti patogeni nell'ambiente di lavoro. Consegue che, ove risulti un grado di concentrazione inferiore alla soglia minima di rischio, il premio suddetto non è dovuto dal datore di lavoro.*

Riferimenti normativi: DM 19/05/1945, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 153, Legge 27/12/1975 num. 780 art. 15, DM 14/11/1978

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)