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Sez. 1, Sentenza n. 12714 del 30/08/2002 (Rv. 557215 - 01)

ARBITRATO - IN GENERE | Rituale ed irrituale - Differenze - Fattispecie.
Stato
decisa il 2002-08-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/557215-01

ARBITRATO - IN GENERE

A seguito delle modifiche apportate all'istituto dell'arbitrato dalla novella del 1994, tanto all'arbitrato rituale che a quello irritale va oggi riconosciuta natura privata, configurandosi in ogni caso la devoluzione della controversia ad arbitri come rinuncia all'azione giudiziaria ed alla giurisdizione dello Stato per effetto di un'opzione per la soluzione della controversia sul piano privatistico (alla stregua, cioè, di un "dictum" di soggetti privati). Ne consegue che la differenza tra le due fattispecie di arbitrato non può più fondarsi sul rilievo che, nel primo, e non nel secondo, le parti abbiano demandato agli arbitri una funzione sostitutiva di quella del giudice, dovendosi, per converso, ravvisare la differenza nella circostanza che, nell'arbitrato rituale, le parti stesse intendono pervenire alla pronuncia di un lodo suscettibile di esecutività onde produrre gli effetti di cui all'art. 825 cod. proc. civ., con l'osservanza del regime formale del procedimento arbitrale, in quello irritale, invece, esse intendono affidare all'arbitro la soluzione di una controversia attraverso uno strumento strettamente negoziale - mediante, cioè, una composizione amichevole o un negozio di accertamento riconducibili alla loro volontà -, impegnandosi, per l'effetto, a considerare la decisione degli "arbitri" come espressione, appunto, di tale, personale volontà. (Nell'affermare il principio di diritto che precede, la S.C. ha così definito irrituale un arbitrato dal cui contesto emergeva: la definizione degli arbitri come "arbitratori"; la mancanza di qualsiasi riferimento al regime formale del procedimento; la mancanza di qualsiasi volontà di pervenire ad un lodo suscettibile di "exaequatur"; la prevista vincolatività della soluzione siccome rivolta a ribadire la volontà delle parti di comporre definitivamente la vertenza attraverso la pronuncia del collegio e non come diretta ad indicare una mera rinunzia all'impugnazione di cui all'art. 828 cod. proc. civ.).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 828 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 829 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)