Sez. U, Sentenza n. 4198 del 19/07/1982 (Rv. 422173 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DI ENTI PUBBLICI IN GENERE - RAPPORTO DI IMPIEGO - COSTITUZIONE - ASSUNZIONE MERAMENTE VERBALE DI PERSONALE DA PARTE DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - COSTITUZIONE DI RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO O DI RAPPORTO DI LAVORO PRIVATISTICO - ESCLUSIONE - PRESTAZIONI EFFETTUATE DA TALE PERSONALE - COMPENSO - CONSEGUIMENTO - AZIONE DI INDEBITO ARRICCHIMENTO.*
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DI ENTI PUBBLICI IN GENERE - RAPPORTO DI IMPIEGO - COSTITUZIONE - ASSUNZIONE MERAMENTE VERBALE DI PERSONALE DA PARTE DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - COSTITUZIONE DI RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO O DI RAPPORTO DI LAVORO PRIVATISTICO - ESCLUSIONE - PRESTAZIONI EFFETTUATE DA TALE PERSONALE - COMPENSO - CONSEGUIMENTO - AZIONE DI INDEBITO ARRICCHIMENTO.*
Le prestazioni (nella specie di "stenodattilografa") presso la Presidenza del consiglio dei ministri, effettuate in forza di una assunzione meramente verbale, e, quindi, senza provvedimenti od Atti scritti aventi ad oggetto il conferimento del relativo incarico, o comunque evidenzianti la volontà dell'amministrazione di inserire stabilmente le prestazioni medesime nell'ambito della propria organizzazione, non sono riconducibili né ad un rapporto di pubblico impiego, né ad un rapporto privatistico di lavoro subordinato, secondo la disciplina della legge 23 giugno 1961 n. 520, la cui Costituzione postula un contratto in Forma scritta. Con riguardo a dette prestazioni, pertanto, deve escludersi la proponibilità di istanze presupponenti un rapporto di lavoro, e riconoscersi soltanto la possibilità di esperire l'Azione generale di arricchimento, ai sensi dell'art. 2041 cod. civ.. (V 3070/79, mass n 399423; (V 2439/77, mass n 386153).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2041, Cod. Civ. art. 2094, Legge 23/06/1961 num. 520 art. 2, Legge 23/06/1961 num. 520 art. 5, Legge 23/06/1961 num. 520 art. 6, Legge 23/06/1961 num. 520 art. 8
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)