Sez. U, Sentenza n. 3070 del 26/05/1979 (Rv. 399423 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - RAPPORTO DI LAVORO CON UN ENTE PUBBLICO NON ECONOMICO - NATURA PUBBLICISTICA - CONDIZIONI - NOMINA - NECESSITA - NOZIONE - CONTROVERSIE RELATIVE - GIURISDIZIONE AMMINISTRATIVA-RAPPORTO DI LAVORO DI UN DIPENDENTE DELL'ANAS - COSTITUZIONE MEDIANTE ATTO SCRITTO AVENTE LA FORMA DEL CONTRATTO PRIVATISTICO - NATURA PUBBLICISTICA - SUSSISTENZA - PRESUPPOSTI.*
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - RAPPORTO DI LAVORO CON UN ENTE PUBBLICO NON ECONOMICO - NATURA PUBBLICISTICA - CONDIZIONI - NOMINA - NECESSITA - NOZIONE - CONTROVERSIE RELATIVE - GIURISDIZIONE AMMINISTRATIVA-RAPPORTO DI LAVORO DI UN DIPENDENTE DELL'ANAS - COSTITUZIONE MEDIANTE ATTO SCRITTO AVENTE LA FORMA DEL CONTRATTO PRIVATISTICO - NATURA PUBBLICISTICA - SUSSISTENZA - PRESUPPOSTI.*
Le prestazioni lavorative subordinate e con retribuzione predeterminata, effettuate con continuita, ancorche a tempo determinato, in favore di un ente pubblico non economico, e concretizzantisi in un'attivita di collaborazione direttamente connessa ai fini istituzionali dell'ente medesimo, integrano un rapporto di pubblico impiego, come tale devoluto alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ogni qualvolta le prestazioni stesse si ricolleghino ad un atto di nomina, da intendersi come documento che fornisca la prova dell'avvenuto inserimento del dipendente nell'apparato pubblicistico del datore di lavoro, pur non contenendo una tipica ed espressa manifestazione di volonta in tal senso. Pertanto, al fine indicato, e nel concorso degli altri specificati elementi, deve affermarsi la natura pubblicistica del rapporto di lavoro di un dipendente dell'ANAS, il cui inserimento e la cui utilizzazione nelle attivita istituzionali di detta azienda, nel settore delle costruzioni stradali ed autostradali, risulti da un atto scritto, anche se abbia la Forma del contratto privatistico, e sia idoneo ad assoggettare il relativo rapporto alla disciplina sostanziale del diritto privato, nonche a prescindere da ogni indagine sugli eventuali vizi del contratto stesso, che non ne comportino giuridica inesistenza. (V 3662/78, mass n 393165; (V 4665/77, mass n 388267; (V 3594/76, mass n 382343).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 29 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST., Decreto Legge 10/02/1977 num. 19 CORTE COST., Legge 06/04/1977 num. 106 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)