Sez. 1, Sentenza n. 12512 del 05/12/1995 (Rv. 494941 - 01)
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - IN GENERE | Rimborso ai farmacisti per somministrazione di medicinali agli assistiti - Contenzioso relativo - Legittimazione passiva delle U.S.L. - Configurabilità - Cause in corso - Sopravvenienza della legge n. 724 del 1994 - Permanenza della legittimazione passiva della U.S.L..
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - IN GENERE
L'art. 27 comma 5 della legge 27 dicembre 1983 n. 730, che attribuisce alle regioni in potere di utilizzare direttamente parte del fondo sanitario destinato alle UU.SS.LL., non vale ad esonerare queste ultime dalla responsabilità per inadempimento (nella specie, per rimborsi ai farmacisti). Nè la legittimazione passiva delle UU.SS.LL. rispetto alle pretese dei creditori varia per effetto dell'art. 6 della legge 23 dicembre 1994 n. 724 - in base al quale per i debiti ed i crediti facenti capo alla gestioni pregresse delle UU.SS.LL. le regioni dispongono apposite gestioni stralcio - realizzandosi in tal caso una sorta di successione "ex lege" delle regioni attraverso le gestioni stralcio, successione che, in quanto sopravvenuta in corso di causa, determina, ai sensi dell'art. 111 cod. proc. civ., la prosecuzione del giudizio tra le parti originarie, salvo che il successore a titolo particolare intervenga o sia chiamato in causa.
Riferimenti normativi: Legge 27/12/1983 num. 730 art. 27 CORTE COST., Legge 23/12/1994 num. 724 art. 6 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 111
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)