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Sez. L, Sentenza n. 5602 del 06/06/1998 (Rv. 516161 - 01)

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - IN GENERE | Soppressione e sostituzione con le aziende USL - Debiti delle soppresse USL - Trasferimento alle nuove aziende - Esclusione - Attribuzione alle Regioni - Configurabilità - Fattispecie relativa ad erronea riassunzione nei confronti di azienda USL di causa relativa a debiti di USL soppressa nel corso del giudizio.
Stato
decisa il 1998-06-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/516161-01

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - IN GENERE

In relazione alla soppressione delle Unità sanitarie locali e all'istituzione delle Aziende unità sanitarie locali, disposta dal D.Lgs. n. 502 del 1992, non si è verificata una successione a titolo universale delle seconde nei rapporti giuridici di cui erano titolari la prime, poiché, mediante l'art. 6, comma primo, legge n. 724 del 1994 e l'art. 2, comma quattordicesimo, legge n. 549 del 1995, sono state chiaramente individuati nelle Regioni i soggetti giuridici obbligati ad assumere integralmente a proprio carico i debiti delle unità sanitarie locali mediante apposite "gestioni a stralcio", rimaste di pertinenza delle Regioni anche quando sono state trasformate (dalla legge n. 549/1995) in "gestioni liquidatorie" affidate ai direttori generali della Aziende USL, agenti nell'interesse e per conto delle Regioni; e, mentre ulteriore conferma della titolarità delle passività da parte delle Regioni è fornita dall'art. 1 del D.L. n. 630 del 1996, convertito in l. n. 1 del 1997, in senso contrario non sono desumibili argomenti né dalla legislazione della Regione Sicilia, né dall'art. 1, comma trentacinquesimo, legge n. 662 del 1996. (Nella specie, sulla base del riportato principio, la S.C. ha annullato senza rinvio la sentenza emanata, in un giudizio di rinvio riassunto, dopo l'interruzione dichiarata per la soppressione della U.S.L., nei confronti dell'Azienda USL, osservando che la successione "ex lege" della Regione nei rapporti obbligatori dedotti in giudizio avrebbe potuto determinare la legittimazione ad agire contraddire della medesima, secondo i principi di cui all'art. 111 cod. proc. civ.).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 111, Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 502 CORTE COST. PENDENTE, Legge 23/12/1994 num. 724 art. 6 com. 1 CORTE COST., Legge 23/12/1995 num. 549 art. 2 com. 14 CORTE COST., Legge 23/12/1996 num. 662 art. 1 com. 35 CORTE COST., Legge 11/02/1997 num. 1 CORTE COST., Decreto Legge 13/12/1996 num. 630 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)