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Sez. L, Sentenza n. 9804 del 09/11/1996 (Rv. 500449 - 01)

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - IN GENERE | Soppressione e sostituzione con le aziende unità sanitarie locali - Debiti delle soppresse unità sanitarie locali - Trasferimento alle neocostituite aziende - Esclusione - Attribuzione alle Regioni attraverso "gestioni stralcio" - Conseguenze - Domanda contro una regione per il pagamento di debiti di pertinenza di un' unità sanitaria locale - Legittimazione passiva - Sopravvenienza in corso di causa - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1996-11-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/500449-01

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - IN GENERE

In base all'art. 6 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (recante misure di razionalizzazione della finanza pubblica) i debiti facenti capo alle unità sanitarie locali (sostituite dalle aziende unità sanitarie locali di cui all'art. 3, comma 1 del D.Lgs 30 dicembre 1992, n. 502, sul riordino della disciplina della materia sanitaria) non possono in alcun modo gravare sulle neocostituite aziende, dovendo formare oggetto di apposite gestioni a stralcio, successivamente trasformate, a norma dell'art. 2, comma 14, della legge 23 dicembre 1995, n.549 ("Misure di razionalizzazione della finanza pubblica. Ecologia") in gestioni liquidatorie, nelle quali i direttori delle indicate aziende assumono, ai sensi dello stesso articolo, le funzioni di commissari liquidatori, per attribuzione ad essi fattane dalle Regioni, svolgendosi tali funzioni nell'interesse e per conto delle Regioni stesse. Pertanto attraverso le indicate gestioni stralcio, si realizza una sorta di successione "ex lege" delle regioni nei rapporti obbligatori già di pertinenza delle soppresse unità sanitarie locali, con la conseguenza che, ove tale successione avvenga in corso di causa, le regioni, convenute in giudizio per il pagamento di crediti nascenti da tali rapporti(nella specie: compensi pretesi da un sanitario convenzionato con l'unità sanitaria locale a saldo di quanto dovutogli in relazione al numero di assistiti effettivamente in carico) sono passivamente legittimate, a norma dell'art. 111 cod. proc. civ., senza che rilevi accertare se lo fossero al momento della proposizione della domanda.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 111, Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 502 art. 3 CORTE COST., Legge 23/12/1994 num. 724 art. 6 CORTE COST., Legge 28/12/1995 num. 549 art. 2 com. 14 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)