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Sez. 3, Sentenza n. 22883 del 06/12/2004 (Rv. 578307 - 01)

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - OGGETTO DEL CONTRATTO (RISCHIO ASSICURATO) - SURROGAZIONE LEGALE DELL'ASSICURATORE | Condizioni - Assicurazioni sociali - Particolarità - Fondamento.
Stato
decisa il 2004-12-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/578307-01

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - OGGETTO DEL CONTRATTO (RISCHIO ASSICURATO) - SURROGAZIONE LEGALE DELL'ASSICURATORE

Con riferimento alle assicurazioni sociali, il trasferimento dei diritti dell'assicurato all'assicuratore, di cui all'art. 1916 primo comma, cod. civ., non opera automaticamente, ma è subordinato ad una manifestazione di volontà di quest'ultimo diretta al terzo responsabile.Tuttavia, con riferimento alle assicurazioni sociali, stante la certezza e l'automatismo delle prestazioni previdenziali, è sufficiente la comunicazione al terzo responsabile dell'ammissione del danneggiato all'assistenza prevista dalla legge, accompagnata dalla manifestazione della volontà dell'Istituto di esercitare la surroga. Nè rileva che, escludendosi l'automaticità della surroga, il danneggiato si giovi dell'eventuale rinunzia dell'assicuratore, atteso che risulterebbe ingiusto il vantaggio che da detta rinunzia trarrebbe il danneggiante ove fosse fatta operare automaticamente, sia perchè il cumulo tra indennità assicurativa e risarcimento corrisponde a un diverso titolo delle due prestazioni, sia perchè il riconoscimento del diritto di surroga all'assicuratore che ha pagato l'indennità risponde a una scelta di politica legislativa, volta a consentire la riduzione dei premi pagati per la prestazione assicurativa.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1916 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 85 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)