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Sez. 3, Sentenza n. 10649 del 26/06/2012 (Rv. 623100 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - RESPONSABILITÀ - RIVALSA DELL'ENTE ASSICURATORE | Subingresso dell'assicuratore sociale nei diritti dell'assicurato - Condizioni - Previo pagamento dell'indennità - Necessità - Comunicazione al terzo responsabile della volontà di esercitare la surroga - Sufficienza - Esclusione - Fondamento - Disposizioni di cui all'art. 28 della legge n. 990 del 1969 - Applicabilità limitata esclusivamente alla responsabilità civile automobilistica.
Stato
decisa il 2012-06-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/623100-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - RESPONSABILITÀ - RIVALSA DELL'ENTE ASSICURATORE

In materia di infortuni sul lavoro, il diritto di surrogazione dell'ente gestore dell'assicurazione sociale, in linea generale, è regolato esclusivamente dall'art. 1916 cod. civ., a norma del quale solo l'assicuratore che abbia pagato l'indennità è surrogato nei diritti del danneggiato verso i terzi responsabili ed i loro assicuratori, e sempre che abbia proceduto a comunicazione indirizzata all'assicurato, non al terzo responsabile. Sono infatti inapplicabili le disposizioni dettate dall'art. 28 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, che attribuisce all'ente gestore dell'assicurazione sociale il diritto di ottenere direttamente dall'assicuratore del responsabile il rimborso delle spese sostenute per le prestazioni erogate al danneggiato, salvo che non sia stato già pagato il risarcimento del danno, ed impongono a detto assicuratore, prima di rifondere il danneggiato, di accertare se questi abbia diritto a prestazioni di assicurazione sociale, poiché le stesse, per la loro peculiarità, si riferiscono esclusivamente alla responsabilità civile automobilistica.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1916 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 28 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)