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Sez. 2, Sentenza n. 3549 del 29/07/1989 (Rv. 463521 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - INNOVAZIONI - IN GENERE - NOZIONE - MODIFICAZIONE DELLA COSA COMUNE RISPONDENTE ALLO SCOPO DI UN USO DEL BENE PIÙ INTENSO E PROFICUO - DISCIPLINA EX ART. 1102 COD. CIV. - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1989-07-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/463521-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - INNOVAZIONI - IN GENERE - NOZIONE - MODIFICAZIONE DELLA COSA COMUNE RISPONDENTE ALLO SCOPO DI UN USO DEL BENE PIÙ INTENSO E PROFICUO - DISCIPLINA EX ART. 1102 COD. CIV. - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE.*

In tema di condominio degli edifici, deve considerarsi innovazione - come tale sottoposta alle limitazioni di cui all'art. 1120 cod. civ. - non qualsiasi modificazione della cosa comune, ma solamente quella che alteri l'entità materiale del bene, operandone la trasformazione, ovvero determini la modificazione della sua destinazione, nel senso che detto bene, in seguito alle opere innovative eseguite, presenti una diversa consistenza materiale ovvero sia utilizzato per fini diversi da quelli precedenti l'esecuzione delle opere; ove, invece, la modificazione della cosa comune non assuma tale rilievo, ma risponda allo scopo di un uso del bene più intenso e proficuo, si versa nell'ambito dell'art. 1102 cod. civ., che, pur dettato in tema di comunione in generale, è applicabile in materia di condominio degli edifici per il richiamo contenuto nell'art. 1139 cod. civ.. (V 1911/87, mass n 451225; (V 6608/82, mass n 424244).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1102, Cod. Civ. art. 1120, Cod. Civ. art. 1139

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)