Sez. 2, Sentenza n. 1911 del 23/02/1987 (Rv. 451225 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - COMPROPRIETÀ INDIVISA - USO DELLA COSA COMUNE - ESTENSIONE E LIMITI - IN GENERE - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - INNOVAZIONI - IN GENERE - MODIFICAZIONI DELLA COSA COMUNE ESEGUITE DAL SINGOLO CONDOMINIO COSTITUENTI ESPLICAZIONE DEL DIRITTO DI COMPROPRIETÀ EX ART. 1102 COD. CIV. - INNOVAZIONE EX ART. 1120 COD. CIV. - DISTINZIONE - CRITERI.*
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - COMPROPRIETÀ INDIVISA - USO DELLA COSA COMUNE - ESTENSIONE E LIMITI - IN GENERE - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - INNOVAZIONI - IN GENERE - MODIFICAZIONI DELLA COSA COMUNE ESEGUITE DAL SINGOLO CONDOMINIO COSTITUENTI ESPLICAZIONE DEL DIRITTO DI COMPROPRIETÀ EX ART. 1102 COD. CIV. - INNOVAZIONE EX ART. 1120 COD. CIV. - DISTINZIONE - CRITERI.*
Le modificazioni della cosa comune o di sue parti (muri perimetrali, cortili ecc.), eseguite dal singolo condominio ai fini di un suo uso particolare, diretto ad un migliore e più intenso godimento della cosa medesima, costituiscono una consentita esplicazione del diritto di comproprietà ex art. 1102 cod. civ., ove non implichino alterazioni della consistenza e della destinazione del bene e non pregiudichino i diritti di uso e di godimento degli altri condomini. Diversamente, si risolvono in una innovazione vietata ai sensi dell'art. 1120 stesso codice, e nel caso di costruzione, nel cortile comune, di una autoclave per il servizio di una singola unità abitativa - seppure consentita con deliberazione della assemblea dei condomini a norma del quinto comma dell'art. 1136 - comporta sottrazione di una parte del suolo comune alla sua naturale destinazione ed all'uso e godimento degli altri condomini. (V 4451/84, mass n 436353; (Conf 6608/82, mass n 424244).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1102, Cod. Civ. art. 1120, Cod. Civ. art. 1136
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)