Sez. 6, Sentenza n. 9685 del 08/03/1982 Ud. (dep. 21/10/1982) Rv. 155713 - 01
FONTI DEL DIRITTO - LEGGI - LEGGE PENALE - SUCCESSIONE DI LEGGI - APPLICAZIONE DELLA LEGGE PIÙ FAVOREVOLE AL REO - VALUTAZIONE IN CONCRETO - CONTEMPORANEA APPLICAZIONE DELLA NORMA ANTECEDENTE E DI QUELLA SUCCESSIVA - ESCLUSIONE.*
FONTI DEL DIRITTO - LEGGI - LEGGE PENALE - SUCCESSIONE DI LEGGI - APPLICAZIONE DELLA LEGGE PIÙ FAVOREVOLE AL REO - VALUTAZIONE IN CONCRETO - CONTEMPORANEA APPLICAZIONE DELLA NORMA ANTECEDENTE E DI QUELLA SUCCESSIVA - ESCLUSIONE.*
In tema di successioni di leggi nel tempo, per stabilire quale sia la disposizione più favorevole, si devono confrontare, in concreto, i risultati che deriverebbero dall'applicazione delle due norme, quella precedente e quella nuova: la legge ultima regola pertanto i fatti commessi prima della sua emanazione, soltanto quando dia risultati più vantaggiosi al reo. Non è però consentito combinare fra loro le due norme e creare una "terza legge", che non sia né quella antecedente, né quella successiva. (Conf mass n 153178; (Conf mass n 148922; (Conf mass n 145187, sulla prima parte della massima).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 25, Cod. Pen. art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)