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Sez. U, Ordinanza n. 6406 del 17/03/2010 (Rv. 611863 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Azione promossa da un privato nei confronti di una P.A. per negare servitù di pubblico transito sul proprio fondo - Giurisdizione - Spettanza - Al giudice ordinario - Fondamento.
Stato
decisa il 2010-03-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/611863-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE

Spetta al giudice ordinario la giurisdizione sull'azione promossa dal privato nei confronti di una P.A. (nella specie, un comune) per negare che il proprio fondo sia gravato da servitù di pubblico transito siccome affermata in un provvedimento della stessa P.A. - avente efficacia meramente dichiarativa e non costitutiva -, trattandosi di questione riguardante l'accertamento dell'esistenza ed estensione di diritti soggettivi, appartenenti sia ad un soggetto privato che all'Amministrazione, e contestandosi in radice il potere della medesima Amministrazione di "classificazione" delle strade ad uso pubblico.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 949, Cod. Civ. art. 1027, Legge 20/03/1865 num. 2248 art. 2, Legge 20/03/1865 num. 2248 art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)