Sez. 1, Sentenza n. 23587 del 03/11/2006 (Rv. 594613 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - CONTUMACIA - DEL CONVENUTO - IN GENERE | Nullità della notificazione dell'atto introduttivo - Rilievo d'ufficio - Potere del giudice - Limiti - Atto introduttivo del grado - Gradi pregressi - Estensione - Esclusione.
PROCEDIMENTO CIVILE - CONTUMACIA - DEL CONVENUTO - IN GENERE
Il potere del giudice, di cui all'art. 291 cod. proc. civ., di rilevare d'ufficio la nullità della notificazione dell'atto introduttivo è limitato all'atto introduttivo del grado di giudizio che si svolge davanti a quel giudice, e non si estende anche all'atto introduttivo dei gradi pregressi; il vizio di nullità della notificazione di questòultimo, che si trasmette alla sentenza, ricade infatti nell'ambito della disciplina generale dettata dall'art. 161 cod. proc. civ., traducendosi in motivo di impugnazione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 157, Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)