Sez. 3, Sentenza n. 5078 del 05/04/2001 (Rv. 545618 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - CONTUMACIA - DEL CONVENUTO - IN GENERE | Processo a litisconsorzio necessario - Omessa decisione circa la validità della notificazione dell'atto introduttivo alle parti non costituite - Relativa impugnazione - Necessità - Potere del giudice di rilevare la nullità della notificazione ed annullare la sentenza - Insussistenza - Fattispecie relativa ad opposizione di terzo all'esecuzione.
PROCEDIMENTO CIVILE - CONTUMACIA - DEL CONVENUTO - IN GENERE
In un processo a litisconsorzio necessario (nella specie, di opposizione di terzo all'esecuzione), nell'ipotesi in cui la sentenza di primo grado sia stata pronunciata nei confronti di tutte le parti, ma in contumacia di alcuna di esse, senza che il giudice di primo grado abbia deciso espressamente la questione pregiudiziale della validità della notifica dell'atto introduttivo alle parti non costituitesi, tale questione deve costituire oggetto di impugnazione, non rientrando nei poteri del giudice d'appello il rilevare d'ufficio che la notifica era nulla e pronunciare l'annullamento della sentenza.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 157, Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)