Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13108 del 24/05/2017 (Rv. 644389 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - ESTINZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE | Provvedimento di chiusura del processo esecutivo per estinzione del credito azionato – Contestuale liberazione dei beni pignorati - Impugnazione - Opposizione ex art. 617 c.p.c. – Necessità.
ESECUZIONE FORZATA - ESTINZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE
In tema di esecuzione forzata, può essere impugnato esclusivamente con opposizione agli atti esecutivi il provvedimento con cui il giudice dell’esecuzione, anche a seguito di contestazione del debitore, definisca il procedimento esecutivo per riscontrata estinzione del credito azionato, qualora abbia contestualmente disposto la liberazione dei beni pignorati.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)