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Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13108 del 24/05/2017 (Rv. 644389 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - ESTINZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE | Provvedimento di chiusura del processo esecutivo per estinzione del credito azionato – Contestuale liberazione dei beni pignorati - Impugnazione - Opposizione ex art. 617 c.p.c. – Necessità.
Stato
decisa il 2017-05-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/644389-01

ESECUZIONE FORZATA - ESTINZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE

In tema di esecuzione forzata, può essere impugnato esclusivamente con opposizione agli atti esecutivi il provvedimento con cui il giudice dell’esecuzione, anche a seguito di contestazione del debitore, definisca il procedimento esecutivo per riscontrata estinzione del credito azionato, qualora abbia contestualmente disposto la liberazione dei beni pignorati.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)