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Sez. 2, Sentenza n. 4501 del 15/05/1996 (Rv. 497609 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - IN GENERE | Richiesta di notificazione di un atto giudiziario - Delegazione, anche verbale, del soggetto legittimato ad altro soggetto - Ammissibilità - Condizioni.
Stato
decisa il 1996-05-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/497609-01

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - IN GENERE

La richiesta di notificazione di un atto giudiziario può essere delegata dal soggetto legittimato (e cioè dalla parte o dal suo procuratore) ad altro soggetto, anche verbalmente, sempreché dal contesto dell'atto si evinca l'identità del soggetto cui riferire la notificazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 137 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 160

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)