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Sez. 3, Sentenza n. 952 del 05/02/1996 (Rv. 495738 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - IN GENERE | Attività di impulso - Portata - Spettanza alla parte o al suo difensore - Delega di tale attività ad un terzo in forma verbale - Idoneità - Omessa indicazione nella relazione di notificazione della persona latrice in concreto dell'atto da notificarsi all'ufficiale giudiziario - Irrilevanza - Limiti -.
Stato
decisa il 1996-02-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/495738-01

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - IN GENERE

L'attività d'impulso dell'atto notificatorio - consistente essenzialmente nella consegna dell'atto da notificare all'ufficiale giudiziario - è riservato, nel caso in cui la notificazione venga richiesta dalla parte, a lei personalmente o al suo difensore munito di procura, il quale, in virtù di essa, la rappresenta in giudizio. Peraltro, sia la parte che il procuratore possono delegare l'atto, anche verbalmente, ad un terzo e non rileva, ai fini della validità della notificazione, l'omessa indicazione, nella relata, della persona che ha materialmente eseguito la consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario, ovvero della sua qualità di incaricato dal legittimato, se, alla stregua dell'atto da notificare, sia certa la parte cui la notificazione va riferita.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 137 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 160

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)