Sez. L, Sentenza n. 14607 del 10/11/2000 (Rv. 541560 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - MALATTIE PROFESSIONALI - RAPPORTO CON LE LAVORAZIONI | Presunzione legale - Limiti - Malattie riconducibili a una pluralità di cause - Dimostrazione dell'origine non lavorativa mediante approfondimenti diagnostici - Ammissibilità - Onere della prova a carico dell'istituto assicuratore - Fattispecie relativa ad ipoacusia.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - MALATTIE PROFESSIONALI - RAPPORTO CON LE LAVORAZIONI
Qualora la malattia del lavoratore assicurato, denunciata come malattia professionale, sia astrattamente ricollegabile sia allo svolgimento di una determinata lavorazione protetta, prevista nell'apposita tabella, sia a cause esulanti dalla tutela assicurativa, la presunzione legale della derivazione causale della tecnopatia dallo svolgimento della corrispondente lavorazione morbigena può essere vinta dalla prova contraria, acquisibile anche mediante indagini tecniche sollecitate dall'Istituto assicuratore, su cui incombe l'onere della prova. (Nella specie il giudice di merito, con la sentenza confermata della S.C., in esito ai disposti accertamenti tecnici, aveva ritenuto il carattere non professionale della lieve deficienza uditiva residua, in concreto diagnosticabile quale ipoacusia trasmissiva bilaterale secondaria sicuramente attribuibile ad eventi extralavorativi, pur non identificabili con certezza).
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)