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Sez. L, Sentenza n. 3252 del 03/04/1999 (Rv. 524927 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - MALATTIE PROFESSIONALI - RAPPORTO CON LE LAVORAZIONI | Presunzione legale - Limiti - Tecnopatia - Accertamento - Necessità - Malattia multiforme - Accertamento della forma specifica determinata o determinabile dall'esposizione al rischio tabellato secondo la scienza medica - Necessità - Fattispecie relativa a tumore.
Stato
decisa il 1999-04-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/524927-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - MALATTIE PROFESSIONALI - RAPPORTO CON LE LAVORAZIONI

Il principio secondo il quale l'esposizione ad un rischio tabellato comporta la presunzione del rapporto causale con la malattia professionale vale nei limiti in cui la malattia accertata sia una tecnopatia, ossia una patologia di cui sia scientificamente provata la derivazione esclusiva o concorrente dal rischio tabellato, con l'ulteriore avvertenza che con riguardo alle malattie multiformi la presunzione opera esclusivamente con riguardo a quelle forme specifiche che hanno o possono avere, secondo la scienza medica, origine professionale. (Nella specie la sentenza, confermata dalla S.C., recependo la relazione del c.t.u., ha escluso il rapporto di causalità tra l'esposizione al rischio tabellato alle voci 13, 22, 29, 30, 34, 35 e 41, avvenuta negli anni 1972 - 1981, e il tumore che aveva portato al decesso dell'assicurato nel 1988, sul rilievo che il tipo di malattia tumorale riscontrata - carcinoma anaplastico a piccole cellule - per la sua accertata rapida evolutività non poteva avere avuto origine in un'esposizione al rischio cessata da sette anni).

Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)