Sez. U, Sentenza n. 242 del 11/01/1980 (Rv. 403629 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - IN GENERE - DOMANDA DI RISARCIMENTO DANNI PER RESPONSABILITA AGGRAVATA - PROPONIBILITA IN SEDE DI REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - ESCLUSIONE.*
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - IN GENERE - DOMANDA DI RISARCIMENTO DANNI PER RESPONSABILITA AGGRAVATA - PROPONIBILITA IN SEDE DI REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - ESCLUSIONE.*
La domanda di risarcimento dei danni per responsabilita processuale aggravata, a norma dell'art 96 cod proc civ, non e proponibile in Sede di regolamento preventivo di giurisdizione, atteso che questo non integra un giudizio d'impugnazione, ma una fase meramente incidentale del giudizio di merito nel corso del quale viene esperito e, quindi, non consente una valutazione distinta ed autonoma dei presupposti per l'applicabilita della citata norma. (Conf 690/79, mass n 396853).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 96 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)