diritto.io

Sez. U, Sentenza n. 690 del 31/01/1979 (Rv. 396853 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - RESPONSABILITA AGGRAVATA - IN GENERE - DOMANDA - PROPONIBILITA IN SEDE DI REGOLAMENTO PREVENTIVO DI GIURISDIZIONE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1979-01-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/396853-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - RESPONSABILITA AGGRAVATA - IN GENERE - DOMANDA - PROPONIBILITA IN SEDE DI REGOLAMENTO PREVENTIVO DI GIURISDIZIONE - ESCLUSIONE.*

La domanda di risarcimento dei danni per responsabilita processuale aggravata, a norma dell'art 96 cod proc civ, non e proponibile in Sede di regolamento preventivo di giurisdizione, atteso che questa integra una fase meramente incidentale del giudizio nel corso del quale viene esperita, ove non e consentita una valutazione distinta ed autonoma dei presupposti per l'applicabilita della citata norma. (Conf 1540/77, mass n 385251; (Conf 1105/76, mass n 379775).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 96 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)