Sez. 5, Sentenza n. 10609 del 09/05/2007 (Rv. 597894 - 01)
AGRICOLTURA - PICCOLA PROPRIETÀ CONTADINA - AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE | Art. 7 della legge n. 604 del 1954 - Alienazione volontaria del fondo - Decadenza dal beneficio - Recupero delle imposte dovute in misura ordinaria - Termini - Decadenza ex art. 76, comma secondo, lettera b), del d.P.R. n. 131 del 1986 - Applicabilità - Decorrenza.
AGRICOLTURA - PICCOLA PROPRIETÀ CONTADINA - AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE
In tema di agevolazioni tributarie a favore della piccola proprietà contadina, l'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle imposte dovute in misura ordinaria, a seguito della decadenza prevista dall'art. 7 della legge 6 agosto 1954, n. 604 per l'ipotesi di alienazione volontaria del fondo prima del decorso di dieci anni, è sottoposta, ai sensi dell'art. 76, comma secondo, lettera b), del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (applicabile, in virtù della norma transitoria di cui all'art. 79, primo comma, seconda parte, del medesimo d.P.R., anche agli atti posti in essere in epoca anteriore alla sua entrata in vigore), al termine triennale di decadenza previsto per l'accertamento a fini di registro delle imposte complementari, il quale decorre dalla data dell'atto di alienazione che determina la revoca del beneficio.
Riferimenti normativi: Legge 06/08/1954 num. 604 art. 1 CORTE COST., Legge 06/08/1954 num. 604 art. 7 CORTE COST., DPR 26/04/1986 num. 131 art. 76, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 79 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)