Sez. 3, Sentenza n. 5706 del 29/10/1982 (Rv. 423442 - 01)
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - PROPRIETARIO DEL FONDO CONFINANTE - SPETTANZA - CONDIZIONI - MANCANZA DI INSEDIAMENTI NEL FONDO IN VENDITA - ONERE PROBATORIO RELATIVO - INCIDENZA SUL RETRAENTE.*
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - PROPRIETARIO DEL FONDO CONFINANTE - SPETTANZA - CONDIZIONI - MANCANZA DI INSEDIAMENTI NEL FONDO IN VENDITA - ONERE PROBATORIO RELATIVO - INCIDENZA SUL RETRAENTE.*
In tema di diritto di prelazione e di riscatto in favore del proprietario di un fondo confinante, secondo la previsione degli artt. 8 della legge 26 maggio 1965 n. 590 e 7, primo comma, della legge 14 agosto 1971 n. 817, la circostanza che nel fondo in vendita non vi siano insediamenti di coloni, affittuari o mezzadri, integra una delle condizioni dell'insorgenza del diritto stesso e, pertanto, deve essere provata da chi agisce per farla valere, in applicazione dei principi fissati dall'art. 2697 cod. civ.. (Conf 898/82, mass n 418748).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Legge 14/08/1971 num. 817 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)