Sez. 3, Sentenza n. 898 del 13/02/1982 (Rv. 418748 - 01)
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - IN FAVORE DEL PROPRIETARIO DEL FONDO CONFINANTE - INSUSSISTENZA DI INSEDIAMENTO DI COLONI, AFFITTUARI O MEZZADRI NEL FONDO OFFERTO IN VENDITA - ONERE PROBATORIO A CARICO DELL'ATTORE.*
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - IN FAVORE DEL PROPRIETARIO DEL FONDO CONFINANTE - INSUSSISTENZA DI INSEDIAMENTO DI COLONI, AFFITTUARI O MEZZADRI NEL FONDO OFFERTO IN VENDITA - ONERE PROBATORIO A CARICO DELL'ATTORE.*
In tema di diritto di prelazione e riscatto in favore del proprietario di un fondo confinante, secondo la previsione degli artt. 8 della legge 26 maggio 1965 n. 590 e 7 primo comma della legge 14 agosto 1971 n. 817, la circostanza che nel fondo offerto in vendita non vi sia insediamento di coloni, affittuari o mezzadri integra una delle condizioni dell'insorgenza del diritto stesso, e, pertanto, deve essere provata da chi agisce in giudizio per farlo valere, in applicazione dei criteri fissati dall'art. 2697 cod. civ..*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Legge 14/08/1971 num. 817 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)