Sez. 3, Sentenza n. 4621 del 20/05/1987 (Rv. 453288 - 01)
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - IN FAVORE DEL PROPRIETARIO DEL FONDO CONFINANTE - INSUSSISTENZA DI INSEDIAMENTO DI COLONI, AFFITTUARI O MEZZADRI NEL FONDO OFFERTO IN VENDITA - ONERE PROBATORIO - INCIDENZA SULL'ATTORE - LIMITI.*
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - IN FAVORE DEL PROPRIETARIO DEL FONDO CONFINANTE - INSUSSISTENZA DI INSEDIAMENTO DI COLONI, AFFITTUARI O MEZZADRI NEL FONDO OFFERTO IN VENDITA - ONERE PROBATORIO - INCIDENZA SULL'ATTORE - LIMITI.*
In tema di diritto di prelazione e riscatto, secondo la previsione degli artt. 8 della legge n. 590 del 1965 e 7, primo comma, n. 2, della legge n. 817 del 1971, il proprietario e coltivatore diretto di un fondo confinante è tenuto a provare la circostanza che nel fondo offerto in vendita (o venduto) no vi sia insediamento di affittuari, coloni o mezzadri da almeno un biennio, salvo che il giudice del merito, alla stregua degli elementi probatori già acquisiti, abbia correttamente escluso l'esistenza di tale circostanza ostativa. (V 5112/83, mass n 429973; (Conf 4842/83, mass n 429732, sulla prima parte; (Conf 5706/82, mass n 423442, sulla prima parte; (Conf 898/82, mass n 418748, sulla prima parte.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Legge 14/08/1971 num. 817 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)